Statuto di Moto For Peace onlus

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE SEDE E DURATA
È costituita l’Associazione denominata “MOTOFORPEACE ETS” (di seguito, “Associazione”). L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “ENTE DEL TERZO SETTORE” o l’acronimo ETS. Fino alla entrata in vigore del RUNTS l’associazione continuerà ad essere Onlus ed a utilizzare l’acronimo Onlus nella sua denominazione.
L’associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività ed alla gratuità delle cariche associative ad eccezione dell’organo di controllo e del revisore legale ove nominati.
L’Associazione ha sede in Roma in Via Portuense n 1680 presso il 1° Reparto Mobile della Polizia di Stato ed il consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all’estero.
L’Associazione appartiene ai suoi aderenti, che ne determinano l’organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto. L’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 – OGGETTO SOCIALE
L’Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.
Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l’associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell’art. 118, comma 4 della Costituzione.
L’Associazione MOTOFORPEACE ETS intende realizzare operazioni con fini umanitari;
Tutte le azioni organizzate e realizzate dall’associazione sono rivolte alle popolazioni svantaggiate e/o in via di sviluppo ed a paesi colpiti da conflitti armati e disastri naturali;
L’associazione intende svolgere ai sensi dell’articolo 5 D. Lgs n. 117/2017 le seguenti attività di interesse generale, in particolare:
– cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 014, n. 125, e successive modificazioni;
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

In concreto l’Associazione si pone i seguenti obiettivi:
– Promuovere e sostenere iniziative e programmi di cooperazione e di solidarietà internazionale con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo anche attraverso un lavoro di rete con altre realtà del Terzo Settore.
– Realizzare iniziative umanitarie al fine di apportare un aiuto rapido ed efficace alle persone in stato di bisogno vittime di catastrofi naturali o di conflitti armati;
– Fornire un aiuto umanitario in modo imparziale, neutro e incondizionato alle persone più deboli: le mamme, i bambini, gli anziani, i poveri e gli invalidi.
– Rendere testimonianza, attraverso l’attuazione ed il racconto di attività concrete, a favore dei popoli bisognosi vittime della violenza economica e politica.
– Implementazione delle Relazioni Internazionali tese a favorire la Cooperazione con le Forze di Polizia Estere (FFPP).

Per il perseguimento dei suddetti scopi si propone di collaborare tra gli altri Enti con: il Ministero dell’Interno, Il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno, il Comando Generale dei Carabinieri ed il Comando Generale della Guardia di Finanza del Ministero della Difesa, l’Unità di Crisi e con le Direzioni Generali del Ministero degli Affari esteri e le Ambasciate competenti nei territori di missione.

Tra le attività associative connesse agli scopi principali l’associazione intende:
– Organizzare manifestazioni per la raccolta fondi utili al perseguimento di finalità umanitarie ed in particolare manifestazioni motociclistiche, banchetti, concerti, fiere;
Al fine di perseguire i propri scopi sociali l ‘Associazione si propone di collaborare con Enti locali e aziende pubbliche e /o private italiane ed estere, Regioni, Province e comuni, Università, istituti di pena, istituti religiosi.

L’Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L’Associazione si occupa anche di realizzare – per delega o al proprio interno – contenuti informativi e documentali quali testo, foto, audio, video delle missioni realizzate e di predisporre strumenti di supporto alla divulgazione, scambio e sintesi del materiale multimediale, quali ad esempio pubblicazioni su supporto cartaceo, elettronico, trasmissione, o di altro genere e/o gestione del proprio sito internet e/o su piattaforme terze atte allo scopo, il materiale elettronico e multimediale dell’associazione a scopo divulgativo e informativo;
L’associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà attuare una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati. In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti consentiti dell’articolo 8 c. 3 L. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione, qualora se ne presenterà la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri Enti non lucrativi.

ARTICOLO 3 – SOCI
Sono Soci dell’Associazione e possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi inclusi enti pubblici e privati, nonché associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e comitati, sia italiani sia esteri che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all’associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del Codice del Terzo settore.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. È espressamente prevista l’assenza di collegamento tra la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza deroga alcuna e il numero dei Soci è illimitato. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Chiunque intenda aderire all’Associazione in qualità di socio deve formulare al Consiglio Direttivo un’espressa domanda scritta che contenga i dati personali o dell’ente, la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, nonché l’impegno ad osservarne lo statuto, l’eventuale regolamento interno (ove adottato) e le deliberazioni degli organi associativi.
Sull’ammissione all’Associazione delibera con provvedimento motivato nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, motiva il rigetto e lo comunica all’interessato. La qualità di socio è acquisita a far data dall’approvazione della domanda. Da questo momento il socio sarà iscritto nell’apposito registro degli associati a cura del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’importo della quota
sociale annuale. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei nuovi Soci con voto favorevole dei presenti.
Il Consiglio Direttivo con voto dei due terzi dei presenti procede anche all’espulsione dei Soci che per gravi motivi abbiano reso incompatibile la loro presenza/permanenza nell’Associazione.

ARTICOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di:
– partecipare all’Assemblea ordinaria e straordinaria e – se di maggiore età – esprimere il proprio voto, sia direttamente sia mediante delega scritta conferita ad altro socio (ogni socio può essere portatore di due deleghe scritte);
– essere informati sulla vita e sulle attività dell’Associazione in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
– essere rimborsati delle spese, documentate ed effettivamente sostenute, per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

I soci, con la sottoscrizione della domanda di adesione, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:
– osservare le disposizioni del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno;
– osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
– versare nei termini la quota associativa annua, laddove il Consiglio Direttivo deliberi di introdurre tale obbligo;
– tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
L’eventuale quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di Socio è assunta a tempo indeterminato e viene meno in seguito a:
– rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, la dichiarazione di recesso ha effetto con la scadenza dell’anno in corso;
– morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione o scioglimento per le persone giuridiche;
– il mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
– indegnità, incompatibilità, inidoneità, o per qualsiasi altro grave motivo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, renda incompatibile la permanenza del Socio nell’Associazione.

La cancellazione o l’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. È comunque fatto salvo il ricorso al giudice ordinario.

I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di aderire all’Associazione non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non vantano alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente e il Vicepresidente (ove nominato) del Consiglio Direttivo;
– L’Organo di controllo (qualora istituito)
– il Revisore legale dei conti (ove nominato)

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione eventualmente dell’Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale. In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso ai soci in carica spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento di attività preventivamente concordate.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composto da tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo e ove predisposto del bilancio sociale e di quanto all’ordine del giorno specificato in convocazione.
La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell’Associazione e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Copia dell’avviso di convocazione viene inviata all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax di quei soli Soci che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo nel modulo di iscrizione o con successiva comunicazione alla sede dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. All’Assemblea potranno partecipare anche i Soci collegati in “teleconferenza” o in “video-conferenza” o altra tecnica telematica di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che: (i) sia consentito al presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’assemblea, di constatare e proclamare i risultati della votazione (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. La specifica disciplina tecnica dello svolgimento della Assemblea con dette modalità telematiche a distanza sarà adottata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota.

All’Assemblea Ordinaria compete deliberare riguardo:
– l’approvazione del bilancio consuntivo,
– l’approvazione del bilancio sociale qualora predisposto in maniera volontaria o in quanto obbligatorio per legge,
– la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,
– la nomina e la revoca dell’Organo di Controllo (qualora istituito),
– la nomina e la revoca del Revisore legale dei conti (ove nominato).

All’Assemblea Straordinaria compete deliberare riguardo:
– le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L’Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando il Presidente del Consiglio Direttivo, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

ARTICOLO 7
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci, e le relative deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (in proprio o per delega). Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate dall’Assemblea straordinaria con la presenza (in proprio o per delega) di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza (e il voto favorevole, in proprio o per delega), di almeno due terzi dei soci. Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere formulate di propria iniziativa dal Consiglio Direttivo ovvero possono essere presentate da almeno la metà più uno dei soci al Consiglio Direttivo, il quale, preso atto della ritualità della richiesta, convoca l’Assemblea straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta. Le proposte di modifica devono essere riportate integralmente in allegato all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per deliberare in ordine ad esse.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Ogni Socio dispone di un voto all’Assemblea dei Soci. Nel caso di partecipazione di persone giuridiche, queste non potranno avere oltre 5 voti a disposizione, il numero di voti verrà definito al momento dell’accettazione di questi come soci ed indicato nel libro soci.
Un Socio assente può dare mandato scritto ad un altro Socio per rappresentarlo. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per Socio.

Presiede l’Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, il Presidente o il Vicepresidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice dei Soci presenti e/o rappresentati. Svolge l’attività di Segretario dell’Assemblea un Socio designato dal Presidente dell’Assemblea.

ARTICOLO 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i Soci dell’Associazione (ovvero, in caso di Soci persone giuridiche, anche tra le persone da costoro indicate).
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla nomina provvede a nominare al proprio interno il Presidente del Consiglio Direttivo e le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vicepresidente (qualora istituito), Tesoriere (ove nominato), Segretario (ove nominato), Consiglieri. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, nonché il Segretario e il Tesoriere, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo resterà in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno due volte all’anno per la determinazione della quota annuale e per la predisposizione del bilancio consuntivo e ove necessario del bilancio sociale.

Compete al Consiglio Direttivo deliberare sulle questioni che riguardano la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ferme restando le competenze dell’Assemblea e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; Anche il Consiglio Direttivo può essere convocato e deliberare fruendo dei mezzi telematici di comunicazione purché la sua volontà venga espressa (telefono, teleconferenza, videoconferenza, fax, posta elettronica, ecc.).

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
(i) sia consentito al Presidente (oppure, in caso di assenza, al Vicepresidente) di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, fatte salve le materie tassativamente riservate all’Assemblea dei Soci, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentono, da persone retribuite regolarmente, sia come lavoratori autonomi o professionisti che come lavoratori dipendenti o assimilati.
Il Consiglio Direttivo dovrà produrre all’Organo di Revisione contabile se istituito, almeno 15 gg. prima dello svolgimento dell’Assemblea, il bilancio e gli allegati esplicativi dovrà inoltre produrre anche il bilancio sociale qualora predisposto volontariamente o per legge.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l’apertura di Sezioni Periferiche dell’Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente.
Il Consiglio Direttivo provvederà all’utilizzo e all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. L’amministrazione del patrimonio e delle entrate dell’Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo. Le spese ordinarie sono di competenza del Presidente del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono deliberate collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull’attuazione delle deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell’Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, cessazione o impedimento, al Vicepresidente (ove nominato) o al consigliere più anziano per età.

Il Presidente presiede alle adunanze del Consiglio Direttivo e all’Assemblea, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, con l’assistenza del Tesoriere (ove nominato), custodisce somme e valori dell’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Presidente svolge le attività necessarie alla vita dell’Associazione in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, ai quali può conferire procure speciali o generali per lo svolgimento delle attività di gestione dell’Associazione ed in particolare ad operare sui conti bancari e postali e di ogni altro tipo, nonché a svolgere ogni altra operazione finanziaria. Tali procure, tuttavia, non possono riguardare funzioni istituzionalmente attribuite all’esclusiva competenza del Presidente.

In caso di necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo (ove nominato dall’assemblea) potrà essere o collegiale, composto da tre membri o anche monocratico, durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora espressamente incaricato, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre il controllo legale dei conti qualora l’associazione dovesse superare i limiti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117 2017 e gli sia espressamente richiesto.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11 – REVISORE LEGALE
L’associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro qualora superi i limiti preisti dall’art. 31 D.lgs. 117/2017. L’attività di revisione, se istituita, può essere affidata ad un solo Revisore Unico anche non Socio o ad un Collegio dei Revisori composto anche da non Soci. Il revisore legale rimane in carica tre anni e può essere rinominato.

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– dai contributi annuali e straordinari degli associati;
– dai contributi dei privati;
– dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato;
– degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
– dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– da altre entrate compatibili con le finalità sociali delle ETS;
– da proventi derivanti da raccolte fondi;
– Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’organo di controllo, ove esistente, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 13 – LIBRI SOCIALI
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione dovrà tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne facciano motivata istanza al Presidente dell’associazione e dovranno essere esibiti entro dieci giorni dalla richiesta. Le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 14 – BILANCIO
L’esercizio dell’Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, se ritenuto necessario, un bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’Associazione e i risultati di gestione indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa o di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Qualora obbligatorio o comunque predisposto, il bilancio sociale sarà redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e come meglio specificato al Decreto del Ministro del Lavoro del 4/7/2020 e successive integrazioni e modificazioni.
I bilanci (consuntivo, preventivo e, ove previsto, sociale) sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci e dell’Organo di revisione dei conti, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione.
Gli schemi di bilancio saranno quelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5/3/2020 o dagli schemi successivamente previsti, in particolare sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
Il bilancio può essere integrato da un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dal termine dell’esercizio sociale. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. L’Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell’Assemblea generale dei Soci. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 D. Lgs. 117/17, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore., secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ARTICOLO 16 – NORME TRANSITORIE
Come previsto dall’art. 101 co.2 del D. Lgs. 117/2017 fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione dell’ente nel Registro delle Onlus ex D. Lgs 460/97. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Si richiedono agevolazioni ex art. 82 co. 3 e 5 Decreto Lgs. 117/2017

Roma 31.10.2020